Continuiamo quanto iniziato al post
precedente, Referendum 4 dicembre 2016 - SI o NO alla riforma Renzi-Boschi? (1° parte), sulle modifiche previste con la riforma costituzionale
del DDL Boschi.
Diciamo però che non tutte le
modifiche sono negative….! Una positiva è l’introduzione del referendum “propositivo” previsto dall’art. 71 della Costituzione testo
modificato. Però dobbiamo dire, sempre a proposito dei referendum, che
purtroppo sempre all’art. 71 della
Costituzione testo modificato, viene innalzato il numero della raccolta di
firme per indire un referendum da 50.000 a 150.000 elettori.
Altra modifica discutibile è all’art. 79 della Costituzione testo
modificato, dove sull’amnistia e l’indulto è prevista la decisione solo della
Camera dei deputati, mentre nel testo vigente che si vorrebbe modificare con
questa riforma costituzionale, la competenza attualmente è sia della Camera dei
deputati che del Senato della Repubblica.
Ma procediamo.
Altra competenza “esclusiva” prevista
dalla riforma costituzionale Renzi-Boschi, che l’approvazione delle leggi di
bilancio e del rendiconto consuntivo presentati dal Governo (art. 81 della Costituzione testo modificato)
spetterà solo alla Camera dei deputati!
Il dubbio mi assale….. Allora a che
serve il Senato della Repubblica? Se avrà solo competenze secondarie di poco
conto…… escludendo quella dove partecipa all’elezione del Presidente della
Repubblica (art. 83 della Costituzione testo vigente) ed alla nomina di due
membri della Corte Costituzionale (art. 135
della Costituzione testo modificato)!
Eppure i membri del Senato della
Repubblica avranno gli stessi privilegi di garanzia previsti dall’art. 68 della
Costituzione testo vigente, che garantisce l’immunità parlamentare sia ai
deputati sia ai senatori e che non cambierà con la riforma costituzionale messa
a referendum dell’ormai prossimo 4 dicembre 2016!
Vabbèh… diciamo che c’è stata una
svista!
Ma a proposito dell’immunità
parlamentare, per procedere nei confronti del Presidente del Consiglio e dei
Ministri, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, chi ha il
diritto a dare l’autorizzazione a procedere secondo le norme stabilite con
legge costituzionale? Ovviamente solo la Camera dei deputati (art. 96 della Costituzione testo modificato)! Ed il Senato della Repubblica? Ancora una volta starà a guardare!
Chiudiamo questa seconda parte sulle
modifiche sostanziali previste dalla riforma costituzionale Renzi-Boschi per
quanto riguarda i pro e i contro di questa riforma, con la modifica all’art. 99 della
Costituzione che sancisce l’abrogazione del CNEL (Consiglio Nazionale, dell’Economia
e del Lavoro) organo di consulenza delle Camere e del Governo in materia
economica e sociale!
<Non credo che abolendo il CNEL si
sana il bilancio dello Stato italiano>!
I “buchi” da tappare dello sperpero
di denaro pubblico sono altri e molto più grandi!
Concludiamo con l'ultimo post che riguarda le modifiche previste dalla riforma costituzionale del DDL Boschi al Titolo V della Costituzione italiana:
Referendum 4 dicembre 2016 - SI o NO alla riforma Renzi-Boschi? (3° parte)
Referendum 4 dicembre 2016 - SI o NO alla riforma Renzi-Boschi? (3° parte)
Ecco di nuovo i link per vedere le modifiche costituzionali previste dal DDL Boschi:
Confronto
tra il testo vigente e quello modificato dalla riforma (dal sito referendumcostituzionale.online)
e Testo modificato della riforma
costituzionale DDL Boschi (dal sito
istituzionale senato.it).
Cambiamo
La Nostra Italia
Roberto Di Stefano
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