Ed eccoci qua, dopo le anticipazioni dei primi due post
(Il Ricatto dello SPREAD sul Referendum italiano e Premessa per il Referendum del 4 dicembre 2016), ad affrontare la riforma
costituzionale prevista dal Disegno di Legge <Boschi>, almeno per quanto
riguarda le cose più eclatanti…….perchè le modifiche sono tantissime che
riguardano quasi tutta la II° parte della Costituzione cioè l’Ordinamento della
Repubblica!
Alla fine in un post conclusivo e riepilogativo delle cose
positive e negative previste dalla suddetta riforma, vedremo se sarà meglio
votare SI oppure NO!
Il quesito referendario confermativo, un pò troppo striminzito rispetto alle innumerevoli modifiche apportate.... è il seguente:
«Approvate voi il testo della legge costituzionale
concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?»
SI
|
NO
|
Poiché per questo tipo di referendum non è necessario raggiungere
nessun “quorum”, qualsiasi sia il numero delle persone che si recherà al voto sarà
valido e determinerà le sorti della nostra carta Costituzionale, anche se la
differenza tra il SI ed il NO sarà di “1”” voto solo!
Come ho scritto in precedenza le modifiche apportate al
testo costituzionale sono moltissime e ciascuno può leggerle e controllarle in
modo che maturi la propria scelta, e non lasciarsi solo condizionare dalle
correnti del SI e del NO! Anzi invito a farlo, per non votare o meglio “non
firmare” una <cambiale in bianco>!
Ecco il link Confronto tra il testo vigente e quello modificato dalla riforma dove in parallelo c’è un confronto tra il testo vigente e
quello modificato previsto dalla riforma Renzi-Boschi. Il collegamento web l’ho preso dal sito: referendumcostituzionale.online
Mentre per il solo testo modificato ecco il link del DDL
Boschi (dal sito istituzionale senato.it) Testo modificato della riforma costituzionale DDL Boschi
Ma adesso iniziamo!
Come “euforicamente” divulgato, per convincere le persone
a votare a favore del referendum, è che questa riforma costituzionale riduce i
costi della politica tramite la “sola riduzione” del numero dei parlamentari o
meglio dei solo “senatori” da più di 300 a 100, che però non saranno più
elettivi, non sarà il popolo sovrano ad eleggerli, ma saranno nominati (modifiche all’art. 57 della Costituzione).
Nella riforma costituzionale Renzi-Boschi non è previsto
“cosa e quanto” percepiranno <questi senatori nominati>, poiché all’art. 69 della Costituzione testo
modificato si fa riferimento alla sola indennità prevista per i membri
della Camera dei deputati!
Quindi già
considerando questi due articoli è come firmare una cambiale in bianco!
Ma andiamo avanti….!
Si dice che eliminando questo bicameralismo perfetto o
paritario…… come lo si vuol chiamare…. si mette fine al ping-pong delle leggi
tra Camera e Senato!
Questo in parte è vero, ma per i Disegni di Legge (DDL)
“la partita di ping-pong” rimane! (Vedere modifiche
all’art. 70 e 71 della Costituzione)
A proposito l’art. 70 della vigente Costituzione italiana,
da solo <due righe> con il testo modificato dal DDL Boschi è diventato
molto più lungo e corposo forse un po’ troppo esagerato…..!
Articolo 70 della Costituzione italiana - testo vigente
Articolo 70 della Costituzione italiana - testo modificato
Sempre in riferimento all’art. 70 modificato ed ad altri articoli
successivi, esclusi i disegni di legge e le leggi in materia costituzionale, la
maggior parte delle leggi più rilevanti sono di “esclusiva” competenza della
Camera dei deputati, che insieme alle competenze che spettano al governo (art. 92 della Costituzione testo vigente e
modificato) praticamente accentrano “una tale forza di potere” da rendere
inutile lo stesso Senato della Repubblica! Tanto è vero che la fiducia al
Governo e le mozioni di sfiducia, con la riforma costituzionale (modifiche all’art. 94 della Costituzione),
spetterà esclusivamente solo alla Camera dei deputati!
“Cosa alquanto anomala però…….” è che se pure rimane il
Senato (a questo punto a che serve….), ai “suoi membri” è riconosciuta e
permane l’immunità parlamentare prevista dal vigente art. 68 Costituzione,
“stranamente” uno dei pochi non modificato…chi sa perché!
Ma procediamo
a vedere le altre modifiche nel seguente post:
Cambiamo
La Nostra Italia
Roberto Di Stefano
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